Art. 2.
(Commissione scientifica).

      1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita, a titolo non oneroso, una commissione scientifica nominata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi e da ricercatori di chiara fama nazionale e internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della Rete museale di cui all'articolo 1, nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima Rete.